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La sottrazione internazionale di un minorenne

Scritto da beachman

Quando si concretizza il reato di sottrazione internazionale di minore?
Poniamo la premessa che nella maggior parte dei casi chi commette il reato è uno dei genitori che porta il figlio in uno stato diverso da quello in cui risiede abitualmente, senza il consenso espresso dell’altro genitore coaffidatario o affidatario in via esclusiva.
Statisticamente, il fenomeno della sottrazione ricorre con maggiore frequenza quando i genitori - tra cui insorge la crisi di coppia - provengono da ordinamenti giuridici differenti  e sono di diversa nazionalità, cultura, tradizioni. E’ altrettanto giusto specificare che questa ultima affermazione non è un dogma assoluto ma è solo una mera rappresentazione statistica e sopratutto non giustifica molti dei preconcetti che, purtroppo, esistono. 
Ma il reato molto spesso si concretizza per situazioni molto meno nette e dai contorni più vaghi ed imprecisi. 
Supponiamo infatti che un minore non venga ricondotto nei tempi pattuiti alla propria residenza abituale dopo un soggiorno all’estero, lecitamente intrapreso. In questo caso se il genitore con cui il figlio vive sporge denuncia l’altro può essere accusato di sottrazione di minore.
Qual’è la disciplina che regola il reato?
La sottrazione internazionale è oggetto di una disciplina a più livelli e che ha lo scopo di tutelare i genitori nell’esercizio della potestà genitoriale sia sotto il profilo civilistico, sia sotto il profilo penale. 
Infatti la normativa interna di ciascuno Stato non è di aiuto. 
Il potere dell’autorità giudiziaria di uno Stato si esaurisce all’interno dei confini di questo, a meno che ai rapporti tra questo e il Paese in cui il minore è illecitamente trattenuto non siano applicabili delle norme internazionali.
I principali strumenti normativi internazionali che regolamentano la materia sono:
- il Regolamento CE n. 2201/2003;
- la Convenzione Aja 1980 sulla sottrazione internazionale di minori
- la convenzione Lussemburgo 1980 sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento
- la Convenzione Aja 1996 sulla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.
La normativa di cui sopra non si applica indistintamente ad ogni caso di sottrazione dei minori in quanto la scelta fra le norme utilizzabili nello specifico caso dipende da alcune variabili:
1) qual è il paese da cui il minore è stato sottratto?
2) qual è il paese in cui il minore sottratto è trattenuto?
3) quali strumenti normativi internazionali i due paesi coinvolti hanno sottoscritto?
Le Convenzioni internazionali, infatti, trovano applicazione solo nei rapporti fra gli stati che le hanno entrambi sottoscritte.
 Ad esempio nei rapporti tra Italia ed U.S.A. la Convenzione Aja 1996 non si applica perchè questa è stata sottoscritta solo dall’Italia e non dagli U.S.A., si applica invece la Convenzione Aja 1980 perché sottoscritta, seppur in tempi diversi, da entrambi gli Stati. 
Invece il Regolamento n. 2201/2003 è applicabile solo se il minore sottratto è stato condotto in un altro dei paesi dell’Unione. Quindi, se il minore è condotto fuori dall’Unione, la normativa europea non può venire in soccorso al genitore cui è stato sottratto il figlio.
Le sottrazioni di minori verso uno Stato terzo rispetto all’Unione Europea, dunque, dovrebbero essere disciplinate dalle norme internazionali specificatamente dedicate: principalmente la Convenzione Aja 1996 e la Convenzione Aja 1980. 
La Convenzione dispone l’istituzione tral’altro di un sistema di autorità centrali, presenti in tutti gli Stati contraenti, le quali rappresentano il fulcro della cooperazione internazionale al fine di favorire il ritorno del minore in patria. 
Ma che succede se un minore viene sottratto in uno stato che non fa parte dell’Unione Europea e che non ha sottoscritto convenzioni internazionali?
Il rientro del minore va richiesto al Giudice dello Stato in cui è stato condotto e la legge applicata alla domanda di rientro sarà solo quella locale.
E’ facilmente comprensibile quante difficoltà difensive sussistano in questo caso per il richiedente e come sia importante attivarsi presto ed anche in via preventiva quando ci sia il sentore che uno dei genitori possa portare via il figlio, soprattutto quando è alta la probabilità che lo si porti in uno stato che non fa parte dell’UE o che non ha sottoscritto una delle convenzioni internazionali di cui sopra.


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