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Che cos’è il delitto di epidemia?

Scritto da laura pizzo

In tanti ci avete chiesto quali siano le conseguenze di eventuali comportamenti sbagliati in questo periodo talmente delicato e pericoloso per se stessi e gli altri. Ed anche questa volta non vi vogliamo deludere.

Insieme all’avv. Laura abbiamo scritto questo articolo approfittando di questo momento di sospensione dell’attività giudiziaria, in cui ci dedichiamo più ad attività di studio anche se in senso diverso.

Perché Lei fa attività di studio seppur a casa e tramite videochiamata e telefono mentre io studio più che altro in vista del mio esame di abilitazione. Abbiamo scelto questo tema da sviluppare proprio perché in tanti lo troverete utile.

Bando alle chiacchiere e veniamo a noi..

Al fine di esaminare la questione in oggetto occorre per prima cosa fare una premessa su quello che è il reato di epidemia, considerando che il diritto fondamentale che si intende tutelare è

il diritto alla salute dell’intera collettività.

Il reato di epidemia è disciplinato all’art. 438 del nostro codice penale ai sensi del quale

chiunque cagiona un’epidemia, mediante la diffusione di germi patogeni, è punito con l’ergastolo”.

Si sta parlando della cosiddetta epidemia dolosa: i germi patogeni sono i virus o altri microrganismi dotati di infettività e in grado di propagarsi e diffondersi tra tutta l’intera collettività a causa del comportamento fraudolento dell’aggressore.

Viene in tal modo punito chi, essendo a conoscenza di aver contratto il virus, continui a circolare liberamente diffondendone la malattia.

Ti faccio notare che si sta parlando di malattie che attengono la persona umana e non animali o piante, per i quali entra in gioco un’altra norma.

Per configurarsi il reato elementi importanti sono quindi:

– la diffusione dei germi in modo estremamente rapido tra un numero elevato di persone, contagiandole;

– la sua estensione su base territoriale.

Dopo questa premessa è importante segnalare la differenza con un’altra forma di manifestazione del reato di epidemia che è quella colposa.

Gli elementi base sono gli stessi di quella dolosa ma la differenza sta nel fatto che la diffusione è dovuta a negligenza, imperizia ed imprudenza.

Per essere punti non basta il cagionare un’ epidemia ma deve trattarsi di diffusione di germi patogeni di cui si abbia il possesso determinando lo spargimento di questi germi con un’azione tesa ad infettare, in modo repentino e incontrollabile, una pluralità indeterminata di persone.

Quindi si risponde per colpa se l’evento era prevedibile e se si sono superati i rischi consentiti.

Stando così le cose ne risultano esclusi dalla responsabilità per colpa coloro che, sapendo di avere una malattia contagiosa, si mescolano tra la folla, pur prevedendo che contageranno altre persone, ma non hanno germi che li affliggono.

Sul punto si è pronunciata la Cassazione che ha tracciato la differenza del concetto di epidemia medica con quella giuridica, precisando che quest’ultima ha un campo di applicabilità più ristretto e risulta punibile solo qualora ci sia la propagazione volontaria e colpevole di germi patogeni di cui l’agente sia in possesso (Cass. Pen. Sent. n. 9133/2017).

E’ stato escluso, per esempio, che integrasse gli estremi del reato di cui si parla la condotta di chi consapevolmente sapeva di aver trasmesso il contagio di HIV di cui era affetto ad una trentina di donne con cui aveva avuto rapporti sessuali non protetti in un arco temporale di nove anni, in quanto è stato chiarito che le forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima, non costituiscono di regola antecedenti causali del reato (Cass. Pen. Sent. n. 48014/2019).

Non è epidemia se il numero delle persone è cospicuo ma non ingente, come nel caso esaminato, e l’arco temporale risulta molto ampio e non cronologicamente limitato (nove anni).

Esistono però altri indirizzi minoritari che si limitano a parlare di “diffusione di germi patogeni” sottolineandone semplicemente l’evento della malattia infettiva senza specificare una precisa tipologia di condotta.

Altro aspetto molto importante in questo momento storico e da chiarire riguarda l’osservanza delle norme imposte dalle autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene perché se non rispettate si è puniti, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro (art. 650 c.p.).

Quindi chi consapevolmente e volontariamente trasgredisce le regole e diffonde germi patogeni rischia un processo penale per lesioni, se non addirittura per omicidio, come ad esempio chi sa di essere contagiato e ciò nonostante continua ad avere contatti con persone intrattenendo rapporti sociali e correndo il rischio di infettarne altre, se non addirittura provocandone la morte.

Alla luce di quanto detto sino ad ora conviene a tutti rispettare le regole ed evitare di essere denunciati subendo il carico di un processo penale e delle relative pene che verranno inflitte e non dimenticando soprattutto che si parla della salute e della vita delle persone.

Questo articolo è stato scritto dalla Dott.ssa Ilenia Vella con il prezioso supporto dell’avv. Laura Pizzo

per maggiori informazioni scrivi qui.. https://www.separarsimeglio.it/contact/

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