<< Da Ilenia Vella collaboratrice dello studio >> "Storie da studio" Oggi affronteremo insieme a te una delicata questione che spesso si pone quando due soggetti decidono di separarsi, ma che per questioni economiche o attinenti ai figli devono continuare ad avere rapporti.
Giorni fa prima che iniziasse la quarantena e la difficile situazione che stiamo cercando di combattere quotidianamente, è venuta in studio una signora per esporci un suo problema raccontandoci che lei e il suo ex marito si erano sposati più di dieci anni fa e dalla loro relazione erano nate due bambine rispettivamente di sei e otto anni.
Tutto filava liscio senonché da qualche anno il rapporto familiare iniziava ad incrinarsi, i loro caratteri diventavano sempre più incompatibili derivandone liti sempre più accese e frequenti; così che la signora stessa, dopo futili tentativi di conciliazione, decise di lasciarlo e si separarono. Intervenuta la separazione si era stabilito che il padre dovesse versare un assegno di mantenimento mensile di € 400,00.
Questo è stato fatto solo per i primi due mesi e dopo ciò nessuna corresponsione.
A questo punto la domanda che rivolse la signora, e della quale oggi traggo spunto per questo articolo, è stata:
cosa succede se lui continua a non pagare?? Cosa rischia se il comportamento perdura nel tempo?
Partiamo innanzitutto da una piccola ma fondamentale premessa: il mantenimento e l’assistenza morale dei figli è un onere che incombe sui genitori.
Infatti gli articoli 315 bis e 316 bis del nostro codice stabiliscono rispettivamente “il diritto dei figli di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni – di conseguenza i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento è lo strumento che si utilizza per assicurare al figlio il diritto di essere sostenuto economicamente soddisfacendo le sue esigenze primarie e di crescita anche nella fase di disgregazione e di crisi familiare e soprattutto cercando di fornirgli lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dei genitori. La misura del suddetto assegno, infatti, viene stabilita in considerazione:
- delle attuali esigenze dei figli,
- della permanenza presso ciascun genitore,
- della situazione reddituale dei genitori,
- del tenore di vita da loro goduto durante il matrimonio e
- della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Occorre tra l’ altro ribadire che se i genitori non abbiano mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento, gli altri ascendenti, in ordine di grado, sono tenuti a fornire ai genitori medesimi i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli ed il giudice può ordinare che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese di mantenimento, istruzione ed educazione della prole.
Di conseguenza, quando il soggetto obbligato non adempie il beneficiario può agire al fine di ottenere le somme non versate sia in ambito civile e sia, qualora la prima strada non sia percorribile, in ambito penale. Ciò perché il diritto di ricevere assistenza materiale dal coniuge non sorge nel momento in cui dovesse cessare il legame affettivo tra i coniugi ma, in quanto nascente in virtù del matrimonio, permane anche nelle ipotesi di separazione della coppia.
A livello civile qualora il beneficiario faccia apposita richiesta il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, periodicamente tenuti a corrispondere somme di denaro all’obbligato, (di solito il datore di lavoro) che una parte di esse venga versata direttamente all’avente diritto.
A livello penale le conseguenze sono molto più gravi in quanto la norma interessata (art. 570 c.p.) stabilisce che “chiunque abbandonando il domicilio domestico, o comunque tenendo una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale o la qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro”.
Il reato si configura quando l’omissione del versamento è intenzionalmente è preordinata a privare materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza primaria, creando una condizione di notevole disagio per le basilari esigenze di vita quotidiana e precisando che nella nozione di mezzi di sussistenza rientrano non solo quelli vitali come vitto e alloggio, ma anche abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto e di comunicazione.
Ti posso dire infatti che notevole giurisprudenza si è pronunciata in materia e ha riconosciuto la configurabilità del reato e l'applicazione delle relative conseguenze proprio perché è stato accertato che durante il periodo in cui si era verificata l'omissione il soggetto obbligato percepiva delle somme e ometteva di versarle; quindi l'omissione derivava, non dalla semplice impossibilità di adempiere, ma dalla esclusiva e colposa volontà dell'obbligato di privarne effettivamente i beneficiari dei mezzi di sopravvivenza.
Mi preme anche aggiungere, come lo stesso impianto giurisprudenziale ha fatto, dato l’evoluzione dei tempi sulle formazioni familiari, che la tutela giuridica è la stessa sia per i figli che sono nati da genitori sposati e sia per quelli nati fuori dal vincolo matrimoniale e quindi i genitori non sposati hanno, nei confronti dei propri figli, gli stessi diritti e doveri e non possono sottrarsi al mantenimento morale e materiale degli stessi.
Alla luce di tutto quanto ho detto sopra chiarendovi i dubbi che possono porsi sulla questione consiglio vivamente a tutte le coppie che abbiano intrapreso la strada della separazione di ponderare bene qualsiasi comportamento mettete in atto, ricordandovi che ad ogni azione corrisponde una reazione e che l’ordinamento interviene sempre punendo chi agisce in maniera scorretta.
Non fatevi la guerra perché presi dal desiderio di vendetta cercando di colpire chi vi sta vicino e rispettatevi sempre e comunque.
Questa articolo è stato scritto dalla dottoressa Ilenia Vella.
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