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Cambio di residenza e trasferimento del genitore con cui il figlio vive – casi pratici

Scritto da laura pizzo

Tempo fa una cliente mi ha chiesto se poteva andare via dalla città in cui risiedeva con il figlio visto che aveva una buona opportunità di lavoro.
Nello specifico sapeva che il padre del bambino non avrebbe mai acconsentito al cambiamento di vita - ‘per principio’ mi disse - e poi spiegò che si disinteressava al figlio in tutte le sue esigenze, lo vedeva poco, non la aiutava minimamente a mantenerlo e non conosceva andamento scolastico, hobby, sport e passioni del bambino; ma in ogni occasione in cui doveva autorizzare qualcosa di importante diceva no. 

 

Faccio subito una premessa.

I genitori non erano sposati e non avevano alcuna forma di accordo in merito alle condizioni di mantenimento e affidamento.

Il motivo era semplice.

Il padre non aveva mai richiesto l’intervento del giudice perché non voleva “obbligo” di mantenimento. Tutto gli andava bene così.

La madre non lo aveva mai richiesto perché considerava la cosa una scocciatura, sapeva che non sarebbe cambiato nulla. 

Stando così le cose la madre poteva trasferirsi senza chiedere alcuna autorizzazione al padre ?
 

Sembra assurdo ma per la specifica esigenza della madre – trasferirsi per migliorare la propria posizione lavorativa e la vita in generale anche del figlio – la situazione di piena “anarchia e assenza di regole” era la migliore nell’immediato.

Non avrei ben consigliato la madre dicendole di iniziare subito l’azione per ottenere l’affidamento esclusivo. Non solo non sarebbe cambiato nulla, avrei pure peggiorato la sua situazione facendole perdere una buona opportunità di lavoro.

Nel contesto del rapporto genitoriale la madre poteva anche assumersi la responsabilità ed il rischio di decidere unilateralmente di cambiare residenza.

Aveva cresciuto il figlio sola ed il padre era assente – disinteressato.

Queste circostanze sono fondamentali per la decisione della eventuale futura causa attivata dall’altro genitore, come vedremo dopo. 

Del resto il padre era sprovvisto di qualunque provvedimento che ufficialmente sanciva diritti e doveri genitoriali. Se avesse voluto contestare la scelta della madre avrebbe dovuto iniziare immediatamente una serie di azioni giudiziarie, prima fra tutte quella di determinazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio.

In tale contesto avrebbe potuto richiedere l’intervento del giudice affinché valutasse la scelta del trasferimento della madre e del figlio più o meno confacente all’interesse di quest’ultimo. 

Capiamo bene quanto tempo può passare in questi casi..tanto tempo tale da vanificare l’efficacia di qualunque azione

 

Ma proviamo a chiarire gli svariati dubbi che suscita la delicata questione:

può il genitore cambiare residenza e trasferirsi insieme al figlio?

Ci sono limiti che non può superare?

Ci sono differenze nel caso di affidamento esclusivo e condiviso?

Un dovere fondamentale che ha il buon genitore con il quale il figlio vive prevalentemente è quello di non allontanarlo dall’altro genitore a prescindere da quali siano state le ragioni del fallimento della relazione, cercando di mettere da parte le rivendicazioni e conservando l’immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore al fine di garantirne il più possibile le frequentazioni.

Essere un buon educatore e perseguire il corretto sviluppo psicologico del figlio garantendogli una crescita sana ed equilibrata si realizza in termini concreti e non con le sole parole.

Al riguardo, appare utile chiarire che la riforma del diritto di famiglia, avvenuta con legge n. 219/2012, ed il successivo Decreto n. 154/2013, hanno fissato il principio in base al quale “la scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere assunta dai genitori in modo condiviso”; e ciò vale anche per il caso di affidamento esclusivo.

Qualora dovesse sopraggiungere un disaccordo tra i genitori sulla residenza abituale dei minori spetta al giudice pronunciarsi e non può, quindi, il singolo genitore decidere di trasferirsi altrove con i figli: il genitore che vuole andare a risiedere in un altro luogo con i propri figli minori, se l’altro si oppone al suddetto trasferimento, dovrà essere autorizzato dal giudice.

Questi, in tal caso, dovrà sentire entrambi i genitori o, addirittura, nominare un esperto che, a sua volta, sentirà il minore e redigerà una relazione indicando la soluzione che a suo parere reputa più corretta,

AVENDO A CURA PRINCIPALMENTE L’INTERESSE DEL MINORE 

Nel momento in cui questo principio non viene rispettato, sia in caso di affidamento esclusivo che in caso di affidamento condiviso, viene violato il diritto/dovere dei genitori di assumere le decisioni fondamentali per la prole in modo congiunto garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali ed i relativi rami parentali.

Le norme, in linea generale, puniscono il genitore che sottrae il figlio all’altro genitore esercente la responsabilità su quest’ultimo portandolo via con sé in modo da allontanarlo dal domicilio stabilito o anche trattenendolo presso di sé, ostacolando in un qualche modo lo svolgimento del proprio ruolo di genitore e cioè quello di assistenza, cura, educazione e vicinanza affettiva ai propri figli.

Questo in linea di principio è la norma.

Ma sono molti i casi in cui i giudici considerano rilevanti tante altre circostanze concrete.

Prima fra tutte l’interesse del minore a vivere con il genitore più capace di crescerlo secondo le proprie attitudini e orientamenti, soprattutto quando lo stesso minore non ha rapporti forti con il genitore che si oppone al trasferimento perché, ad esempio, non lo ha frequentato continuativamente o perché incapace di crescere ed educare il figlio. 


Ciò significa che non sempre la scelta del trasferimento unilaterale del genitore e del figlio con lui convivente viene bocciata dai giudici, ma si valuta tutto analizzando molti criteri concreti e fattuali che insieme permettono di comprendere quale sia l’interesse principale del figlio.

E bada bene.

Ciò a prescindere dall’affidamento condiviso, esclusivo oppure se i genitori sono senza regola alcuna.

Infatti nessuna scelta egoistica da parte dei genitori è ben vista dai giudici e i “no di principio” molto spesso sono atti di puro egoismo e come tali vanno trattati oppure ignorati..

SE hai bisogno di un consulto puoi scrivermi qui

Questo articolo è stato scritto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia Vella

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