Ciò che conta è riparare..
Quando si parla di responsabilità ci si caccia quasi sempre in un mare di guai; nel senso che in alcuni contesti quasi sempre la parola responsabilità la si riconduce quasi di istinto alla parola colpa.
E’ quindi facile che qualcuno si senta accusato, qualcuno tenti di accusare, si entra nel giudizio e a nessuno piace sentirsi giudicati.
Questo in generale…figurarsi quando si parla di responsabilità medica..
personalmente penso che nessuna categoria professionale sia esente da responsabilità, come se godesse di una qualche forma di immunità, per cui tutti sbagliano ma i professionisti mai.
Mi chiedo perché?
In fin dei conti ogni professionista è comunque un essere umano ed in quanto tale può sbagliare, anzi se non commettesse mai un errore in tutta la sua lunga vita professionale, potrebbe quasi aver perso la sua umanità e magari non è proprio e sempre una cosa positiva.
Si può e si deve migliorare sempre, questo potrebbe essere il vero successo per un professionista.
Ma bando alle ciance, dicevo...quando si parla di responsabilità medica tutta la categoria professionale si chiude a riccio e riuscire a dimostrare l'errore e la conseguenza dello stesso errore diventa molto difficile per chi non si armi di una vera e propria dose di tenacia.
Dopo questo preambolo condivido qui l’articolo che la mia collaboratrice, Dott.ssa Ilenia Vella, ha scritto qualche tempo fa con molta oggettività e lucidità che, personalmente, appresso molto.
“Oggi mi piacerebbe affrontare insieme a voi la delicata questione inerente la responsabilità medica.
E’ molto frequente nella vita di tutti i giorni che alcune persone subiscano dei seri danni o, in casi estremi, perdono o la vita senza neanche capire il perché. In queste circostanze è giusto e doveroso che esse sappiano se il danno sia dovuto ad un proprio destino o se, invece, il medico competente ne sia responsabile per un errore e ne debba, quindi, rispondere.
La professione medica, su cui hanno compiti di vigilanza i competenti ordini professionali costituiti, è da sempre inquadrata nella categoria codicistica delle professioni intellettuali, per cui il contratto col medico è un contratto col professionista intellettuale ed è disciplinata dall’art. 2230 e seguenti del codice civile.
A tal proposito si parla di responsabilità medica qualora derivano dei danni cagionati ai pazienti da errori o omissioni dei sanitari.
A seguito dell’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione si chiarisce che “il medico risponde per morte o lesioni personali nel caso in cui l’evento si sia verificato, anche per colpa lieve, a causa di negligenza, imperizia e imprudenza, qualora le linee guida o le pratiche clinico-assistenziali siano state erroneamente individuate o non adeguate al caso di specie”.
Peraltro le tipologie di danno risarcibile in conseguenza di responsabilità medica sono molteplici e ricomprendono quello derivante da errore diagnostico, quello derivante da errore terapeutico, quello derivante da omessa vigilanza e così via.
In via generale, è possibile dire che i casi di responsabilità medica sono quelli connessi alla causazione di un danno iatrogeno, inteso come ogni lesione alla salute psico-fisica determinata dalla colpa del singolo medico, dalla carenza strumentale della struttura sanitaria oppure dalla mancanza di un valido consenso informato. Mentre, infatti, i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di onere probatorio e di prescrizione.
I pazienti che sono rimasti vittima di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura, quindi, possono rivolgersi al giudice per poter ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, ovviamente dopo aver valutato con dei professionisti l’effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato scorretto del sanitario; il tutto subordinato al preventivo espletamento di una consulenza tecnica tramite una perizia che accerti l’an e il quantum della suddetta responsabilità.
Occorre, al riguardo sapere che la responsabilità medica non si esaurisce al solo campo civile, ma può anche integrare gli estremi penali nel caso di omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della sua professione, responsabilità che è esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Purtroppo, anche io sulla mia pelle mi sono trovata a vivere questa tragica situazione, facendomi mille domande sul perché proprio a me sia successa questa cosa e vi assicuro che mai si potrà accettare e né mai ci saranno risarcimenti che possano compensare la perdita di una vita; ma è un nostro diritto sapere in questi casi quali sono le strade da intraprendere al fine di ottenere giustizia se gli errori siano a qualcuno imputabili qualora non abbiano eseguite le giuste guide e le corrette prescrizioni“