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Diritto al rimborso di un volo cancellato in situazioni di emergenza.

Scritto da laura pizzo

TI SPETTA O NO?

In questo articolo vi do dei consigli su una questione che ci ponete sempre più spesso in studio soprattutto ora in piena emergenza  “coronavirus”.

Stiamo vivendo un periodo davvero difficile e delicato per tutte le ripercussioni che il pericolo di contagio comporta nelle nostre vite sotto i punti di vista e ci chiedevamo con l’avvocato Laura di cosa avremmo potuto parlare nel tentativo di fornire un contributo, seppur piccolo, utile a tutti.

E allora abbiamo deciso di parlare proprio della questione relativa all'impossibilità sopravvenuta di viaggiare così accontentando molti di voi che in questi giorni ci avete chiesto consigli proprio su questo tema.

Allora cominciamo…

Cosa succede se il volo viene cancellato, oppure se decido di non partire a causa dell’emergenza Covid-19? 

Posso ottenerne il rimborso e quali procedure devo effettuare?

La legge italiana prevede rimborsi per tutti i viaggiatori che, a causa dell’emergenza Coronavirus, non possono presentarsi all’imbarco di un volo che viene regolarmente operato. Molte compagnie aeree, però, vanno avanti come se questa legge non esistesse. Non informano i passeggeri di questa possibilità e, soprattutto, negano i rimborsi a chi ne fa richiesta. La risposta, se e quando una risposta arriva, è quasi sempre la stessa: “Il volo non è stato cancellato, dunque non ne ha diritto”. Eppure Enac, ha preso posizione in merito alla vicenda stabilendo che, con preciso riferimento alle cosiddette “cause di forza maggiore” i viaggiatori che non si presentano all’imbarco devono essere rimborsati perché non possono muoversi dalla zona dove risiedono.

Questo significa che tutti coloro che possiedono un biglietto il cui volo è stato cancellato oppure coloro che, pur non avendone subito la cancellazione, sono soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e coloro i quali per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore.

Mentre, invece, non hanno diritto alla compensazione pecuniaria che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore.

Ciò a cui dobbiamo fare riferimento è il decreto del 9 marzo 2020 in base al quale: possono essere rimborsati tutti coloro che non possono partire perché "destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio". Un'area inizialmente molto circoscritta ma che il decreto del 9 marzo ha esteso a tutta l'Italia e che tutte le compagnie sono tenute a rispettare.
Analizzando più nel dettaglio la tematica è possibile dire che il decreto prevede rimborsi, per i viaggi in aereo, bus, traghetto o treno, acquistati da: 

- persone residenti, domiciliate o raggiunte da un provvedimento di allontanamento nelle aree della zona rossa;
- coloro che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
- persone che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi pubblici e privati, anche culturali, ludici, sportivi e religiosi sul territorio nazionale che sono stati annullati a causa dell'emergenza sanitaria, facendo però attenzione al fatto che il decreto prevede in questi casi solo il rimborso di quanto pagato per il trasporto, ma non anche del biglietto della manifestazione o dell'evento cancellato ed infine
- tutti coloro che hanno acquistato un biglietto con destinazioni estere dove sia stato impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo a causa della situazione emergenziale.

Se ti trovi in una delle situazioni sopra evidenziate devi sapere quale procedura effettuare per il rimborso.

A tal fine è stabilito che la richiesta deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla cessazione del divieto imposto (parliamo quindi di quarantena, permanenza domiciliare, ricovero in strutture sanitarie...), dall'annullamento o dal rinvio dell'evento programmato e dalla data di partenza prevista verso un Paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso. 
Alla richiesta bisogna allegare il titolo di viaggio, o la documentazione che attesti la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi annullati a causa dell'emergenza sanitaria. 
Entro 15 giorni dalla richiesta il vettore o l'agenzia di viaggi deve procedere al rimborso integrale del biglietto o all'emissione di un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione.

ESEMPIO:

hai acquistato un biglietto aereo perché dovevi andare ad assistere come tifoso ad una partita di calcio ed il campionato è stato annullato:

Hai acquistato il biglietto perché sapevi che in prossimità si sarebbero tenute delle prove per accedere ad un concorso.

Adesso sai come comportarti e cosa fare!

Con il decreto emanato è stato previsto il rimborso per chi avrebbe dovuto viaggiare per eventi come quelli riportati in esempio e che dalle autorità locali sono stati annullati.

Spero che con tutto quanto detto sopra sia riuscita a chiarire i dubbi o le perplessità che la situazione di emergenza frequentemente ci sta ponendo.

SE hai bisogno di aiuto chiedi qui info@separarsimeglio.it sarò felice di fornirti supporto e consulenza.

Buona giornata da Ilenia Vella

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