Sono molteplici i problemi ed i quesiti che possono porsi i coniugi che si stanno separando.
Oggi parlerò della spinosa questione che si pone nel caso in cui il coniuge abbia contribuito alla costruzione della casa familiare sul terreno di proprietà dell’altro.
Quali sono i diritti economici che gli spettano nel caso di separazione?
Una premessa. L’articolo è scritto senza considerare tutti gli aspetti relativi all’assegnazione della casa coniugale; ciò per evitare di fare confusione. Ma è ovvio che l’assegnazione della casa ad uno piuttosto che all’altro coniuge apre un mondo di differenze e peculiarità proprie del caso specifico.
Se ti trovi in questa situazione oggi saprai quali diritti ti vengono riconosciuti ed a quali condizioni.
Infatti in questo mio articolo proverò a chiarire i dubbi e le incertezze per coloro che vivono questa condizione e non sanno bene come comportarsi.
Poniamo il caso che il coniuge (marito o moglie tanto in linea generale la disciplina non cambia) abbia investito somme economiche sulla casa familiare, costruita sul terreno di proprietà esclusiva dell’altro.
Ad esempio potrebbe aver contribuito a tirarla su dalle fondamenta ovvero più semplicemente ad effettuare ristrutturazioni oppure acquistare i mobili ed arredarne gli interni.
Ciò che a questo punto è fondamentale è identificare l’entità della contribuzione per poi comprendere se essa supera la normale dotazione e contribuzione alla famiglia.
Non c’è dubbio che le prestazioni economiche effettuate dal coniuge per contribuire alle migliorie della casa familiare, in caso di separazione risulteranno a favore del coniuge titolare del terreno sul quale si è costruita la casa stessa.
Tuttavia affinché si possa parlare di un “ingiustificato arricchimento” e quindi ad avanzare pretese di risarcimento ovvero di richieste di restituzione in danno del proprietario del terreno si dovrà stabilire se il valore del contributo va oltre la donazione ovvero l’adempimento di obbligazione morale. Ecco che sarà necessario vagliare quali siano le condizioni sociali e patrimoniali del coniuge che ha contribuito ed al riguardo si prenderanno in considerazione parametri come il tenore di vita del coniuge stesso oppure l’entità dello stipendio che percepisce.
Così che se la prestazione economica sostenuta per la costruzione, ristrutturazione, arredamento o altra miglioria della casa familiare supera quella che può essere definita una normale prestazione ovvero contribuzione ordinaria per la convivenza stessa, allora sarà legittima la richiesta di rimborso.
Questo per ciò che riguarda le spese sostenute per la costruzione ovvero miglioria in generale della casa familiare sul terreno in proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi.

Dovrà invece escludersi il diritto di comproprietà sulla casa familiare costruita sul terreno in proprietà esclusiva di un coniuge ciò perché nello specifico si applica un principio istituzionale del diritto civile, che è il principio dell’accessione: la casa che viene costruita da uno dei due coniugi sul terreno di proprietà esclusiva dell’altro, diventa proprietà esclusiva dello stesso proprietario del terreno.
Al coniuge che ha costruito interamente ovvero contribuito alla costruzione della casa familiare spetterà la restituzione del 50% delle spese sostenute.
Questo significa che chi è titolare di un fondo, diventa titolare anche degli immobili e delle piantagioni che su di esso vengono realizzate, salvo che ci sia un patto contrario o una diversa disposizione di legge.
Infatti, in base al principio generale di accessione l’acquisto della proprietà avviene a titolo originario, in maniera indipendente dal diritto di un precedente proprietario e senza che si manifesti alcuna volontà. Diversamente affinché trovi applicazione la disciplina speciale prevista dal codice in materia di comunione legale, occorrerà una espressa manifestazione di volontà degli interessati (ad esempio con atto notarile).
Infatti il coniuge non proprietario non può tutelarsi sul piano del diritto reale, nel senso che non può vantare alcun diritto di comproprietà sulla costruzione; potrà e dovrà tutelarsi sul piano obbligatorio. Ciò significa che gli spetta un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.
Il coniuge non proprietario, che ha contribuito all’onere di costruzione della casa, dopo aver fornito la prova del proprio sostegno economico, ha il diritto di riottenere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine. Qualora, invece, il terreno sia di comune proprietà entrambi i coniugi sono proprietari dell’immobile.
Alla luce di tutto ciò è molto importante informarsi bene in via preventiva nel caso specifico in cui ti trovi a decidere se contribuire o meno alla costruzione della casa familiare sul terreno di proprietà esclusiva dell’altro. SE invece hai già partecipato alle spese di costruzione della casa familiare comprendi quanto importante sarà fornire la prova di quanto materialmente si è contribuito, ciò al fine di poter pretendere il 50% di quanto si è speso per materiali e manodopera.
Questo articolo è stato scritto dalla Dottoressa Ilenia Vella
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